Schedatura sanitaria automatica: ecco perché non ci sarà l’accesso ai nostri dati senza consenso
Schedatura sanitaria automatica: ecco perché la nostra privacy non sarà violata e non ci sarà l’accesso ai dati senza consenso
SCHEDATURA SANITARIA AUTOMATICA – Teorie del complotto, articoli allarmistici, bufale e fake news non finiscono mai. Oggi vogliamo parlarvi di quella che è l’ennesima notizia che circola in rete con titoli sensazionalistici i quali non fanno altro che impaurire la popolazione.
Stiamo parlando della schedatura sanitaria automatica: un tema che riguarda il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Alcuni articoli, di dubbia fonte, sostengono che l’FSE è un “fascicolo consultabile da tutti gli esercenti delle professioni sanitarie”.
Nei suddetti articoli si pone una data, l’11 gennaio, come ultima per negare il proprio consenso. La notizia è diffusa da siti internet e post facebook.
Entriamo nel dettaglio.
Schedatura sanitaria automatica: di che parliamo?
Facendo una rapida ricerca, leggiamo su un modulo la seguente dicitura:
«L’articolo 11 del decreto legge «Rilancio» n.34/2020, dispone misure urgenti in materia sanitaria ed anche il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), fascicolo consultabile da “tutti gli esercenti delle professioni sanitarie”.
L’abrogazione del comma 3-bis del DL 179/12 comporta la possibilità di alimentazione del
fascicolo personale anche in assenza del consenso. Nel Fse sono contenuti dati su ricoveri di pronto soccorso, referti, profili sanitari, informazioni su diagnosi, terapie, cartelle cliniche, vaccinazioni, certificati, ecc.»
Il comma 3-bis in questione recita: «Il FSE puo’ essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale puo’ decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo».
Appellandosi a questa abrogazione, dunque, suddette notizie diffondono l’idea che “dati personali in quanto li invierà ad altri stati e società private che operano a fine di lucro” (European Consumers).
No, la vostra privacy non è in pericolo
Chiariamo subito: non subiremo la “Schedatura sanitaria automatica” e non ci sarà l’accesso ai nostri dati senza consenso. Perché? Come sottolinea Open, la differenza sta fra inserimento e accesso.
L’abrogazione del comma 3-bis del DL 179/12 non implica che gli esercenti delle professioni sanitari possano accedere liberamente ai dati personali. La novità sta nel fatto che è stata estesa la tipologia dei dati sanitari che possono essere inseriti nell’FSE.
Dunque, potranno essere inseriti anche quei dati estranei al Servizio Sanitario Nazionale, permettendo alle strutture private di aggiornare il fascicolo senza il consenso dell’assistito. Ciò non significa che chiunque, indistintamente, può accedere a questi dati.
Parla il garante della privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce eventuali dubbi sull’FSE e la cosiddetta Schedatura sanitaria automatica.
- Che cos’è il fascicolo sanitario elettronico? Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, “FSE”) è “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito” (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private.
- L’interessato deve esprimere il suo consenso? Una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso. Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all’interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.
- Chi può accedere all’FSE? L’assistito, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia. Con il consenso dell’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell’assistito, compreso il medico di base, cui compete anche il compito di redigere il patient summary (profilo sanitario sintetico). Le Regioni e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell’assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza).
- Chi non può accedere all’FSE? periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque i terzi non autorizzati non possono accedere al FSE.
Maggiori informazioni: CLICCA QUI.
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