25 Giugno 2020

Bonus vacanze 2020: tutto quello che c’è da sapere

bonus vacanze 2020

Bonus vacanze 2020: pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo per il recupero dello sconto applicato. Ecco tutte le istruzioni

Bonus vacanze 2020: arriva il codice tributo per il recupero in compensazione dello sconto applicato e per la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate introduce un nuovo step per l’avvio del bonus vacanze. Le attività che applicheranno l’80% del totale del tax credit avranno la possibilità di recuperarlo in compensazione, indicando il codice tributo nel modello F24, che dovrà esser spedito via web. Il fornitore avrà il compito di confermare l’applicazione dello scontro sull’Agenzia delle entrate in modo che il ricevente possa recuperare l’importo del bonus vacanze 2020 presentando il modello F24 a partire dal giorno seguente.

Riportiamo di seguito l’allegato relativo all’Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti
praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE – articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito “fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020
sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo, in
particolare, che:
– il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita
procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate;
– a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello
sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile
in compensazione tramite modello F24;
– ai fini di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in
compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle
fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti
terzi, pena lo scarto del modello F24;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto
dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori
di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito
d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse
modalità previste per il soggetto cedente.
Tanto premesso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il
seguente codice tributo:
 “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da
imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto –
articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il
valore “2020”.
Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.
IL CAPO DIVISIONE

In allegato il documento ufficiale QUI

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