Approvata la legge regionale sulla tutela di cani e gatti
Approvata la legge sulla tutela di cani e gatti d’affezione e quelli in libertà. I Comuni dovranno predisporre aree verdi riservate e costruire canili.
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge 11/4/2019 n. 3 recante “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”.
La legge approvata abroga contestualmente la L. n.16/2001.
Le finalità che la legge si pone sono quelle di realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra persone e animali d’affezione e controllare il randagismo.
Secondo la nuova legge regionale i Comuni hanno competenza nella costruzione dei canili e nel risanamento delle strutture esistenti, o a convenzionarsi con i canili privati.
I comuni, inoltre, si dovranno attivare per il controllo del territorio sull’esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la Polizia Municipale.
Altra novità prevista, la realizzazione di aree di verde pubblico riservate ai cani, e la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali d’affezione. Ancora, campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà.
Mentre i servizi veterinari delle ASL dovranno effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili. Poi promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate.
Infine, le ASL dovranno attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi e assicurare la sterilizzazione. Inoltre, attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino.
Anagrafe
La legge istituisce, inoltre, la Banca dati regionale anagrafe degli animali d’affezione. Sarà consultabile dalle ASL, dai Comuni, dalle forze dell’ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all’Albo regionale.
Il proprietario potrà iscrivere il proprio cane tramite il servizio veterinario dell’ASL competente entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile. Dovranno, inoltre, iscrivere il proprio cane anche coloro che risiederanno o domicilieranno per oltre 90gg nel territorio Regionale.
L’applicazione del microchip sarà effettuata presso le strutture ASL o a pagamento presso i veterinai accreditati.
Registro Tumori Animali
La Regione, inoltre, istituisce anche il Registro Tumori Animali (RTA) della Campania e la Commissione per i diritti degli animali.
Per ciò che concerne la prevenzione del randagismo, la legge regionale stabilisce che il cane catturato dal servizio veterinario dell’ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato o riconosciuto dal proprietario. In caso di non rintracciabilità del proprietario è reso disponibile per l’adozione.
Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura sanitaria dell’ASL per il tempo necessario all’espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello. Viene poi iscritto nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune dove è stato catturato e può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati o a enti e associazioni protezionistiche. Trascorsi 30 giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all’adozione.
Nella legge si affrontano anche le tematiche legate all’accesso dei cani alle spiagge, al trasporto degli animali d’affezione, agli obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d’affezione.
Sono istituiti, inoltre, l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo e la figura del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
Infine, la legge regionale all’art. 4 c. f) prevede che i Comuni dovranno provvedere a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani.
Mentre l’art. 14 interviene per i gatti c.d. in libertà, prevedendone la protezione.
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