Bonus sanificazione, tutto quello che c’è da sapere: chi può riceverlo
Bonus sanificazione, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le modalità di fruizione dei crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi
L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il decreto rilancio D.L. n. 34/2020, in corso di conversione, ha introdotto un credito d’imposta del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).
La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il provvedimento, firmato il 10 luglio 2020, contiene i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto-legge 19/05/2020, n. 34 per le spese di sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta al massimo entro cinque giorni.
La comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020. Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 125 del D.L. Rilancio il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Tra i chiarimenti presenti nella circolare, vengono fornite indicazioni sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Il credito per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione sarà utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, in compensazione mediante modello F24.
Tale modello dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Sarà possibile anche effettuare una cessione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2021. La cessione potrà riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli, clicca qui.
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