Zona rossa Campania, la nuova ordinanza di De Luca
Zona rossa per il campo Rom di Scampia: ecco la nuova ordinanza della regione Campania firmata da De Luca
Nuova zona rossa istituita in Campania. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. L’ordinanza 94 prevede una “zona rossa” nell’area di Scampia in cui vi è il campo rom, lungo la Circumvallazione esterna.
Il testo dell’ordinanza
“Con efficacia immediata e fino al 13 dicembre 2020, salvi ulteriori provvedimenti in
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del
Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) sono disposte le seguenti misure:
1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di
Napoli (Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di
allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse
all’acquisizione di generi di prima necessità;
1.2. fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e
in uscita dal Campo Rom;
1.3. ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza,
domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare
nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la
possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e
socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;
1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della
Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento;
1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è
assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti;
1.6. la ASL competente – d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza;
1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.;
1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle
Autorità competenti.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni di cui ai provvedimenti statali e regionali vigenti”.
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