11 Marzo 2021

Ordinanze Regione Campania: tutti i divieti in corso

scuola campania

Ordinanze Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca limita ulteriormente gli spostamenti ed incrementa le chiusure…

Ordinanze Regione Campania: nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo, il governatore della nostra Regione, Vincenzo De Luca, ha incrementato il numero di misure atte a contenere i contagi nella nostra regione. Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza numero 7:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni
urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal
decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7
ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021,
n.2;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in
particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla
totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure
tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in
diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus” ” e l’art. 3 (Misure urgenti di
carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare,
l’art.1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’
economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’
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Il Presidente
e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del
3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute
del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali
modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio
2020, n.74;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo
svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al
comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un
aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio
sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni
dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro
della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del
territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge
n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una
rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le
informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di
processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un
rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione
delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11
del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà
di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di
conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio
per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita
cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni
necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di
una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All’articolo
1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
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Il Presidente
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’
dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative
e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che
per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi
del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa
con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n.12, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.36, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale, n.45;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione
di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, e in particolare le disposizioni di
cui agli artt. 6 (Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e
privati sull’intero territorio regionale), 11(Misure concernenti luoghi ove possono crearsi
assembramenti),43 (Istituzioni scolastiche) e 45 (Attività commerciali);
CONSIDERATO
-che il Report 41- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Cabina di regia
nazionale, elaborato su dati riferiti alla settimana 15 febbraio – 21 febbraio 2021 e aggiornati al 24 febbraio
2021, ha confermato per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio,
con una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale e regionale;
– che il Report 42- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), Dati relativi alla
settimana 22/2/2021-28/2/2021 (aggiornati al 3/3/2021) riporta: “Headline della settimana: Si osserva una
ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100.000 abitanti nella
settimana 22-28 febbraio 2021). L’incidenza nazionale si sta quindi rapidamente avvicinando alla soglia di
250 casi/settimana per 100.000 abitanti che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Tale soglia è
stata superata questa settimana in cinque Regioni/PPAA. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un
peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni/PPAA classificate a rischio
alto (6) ai sensi del DM 30/4/2020. Ben 9 Regioni/PPAA, classificate a rischio moderato, sono ad alta
probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Soltanto una Regione è a rischio basso.
Si ribadisce, anche alla luce dell’aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore
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trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità.
Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si rende necessario un rafforzamento/innalzamento
delle misure su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere rapidamente una mitigazione del fenomeno. In
presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili, le
Regioni/PPAA sono invitate ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione
massimo a scopo di contenimento” e definisce una valutazione complessiva di rischio d’accordo con la
matrice di rischio DM Salute 30 aprile 2020 Alta, con molteplici allerte di resilienza e una probabilità tra il 5
e il 50% di raggiungere le soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva nei
prossimi 30 gg;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “1. Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu’ restrittive gia’
adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le
misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
(Omissis)”;
RILEVATO
-che il Report previsionale elaborato dal Ministero della Salute, con riferimento alla regione Campania,
proietta i dati relativi agli indicatori di sorveglianza a valori di Rt pari a 1,76, con intervalli di confidenza
1.65-1.87, con una incidenza di malattia a sette giorni di 285 per 100.000 abitanti, molto al di sopra della
media nazionale, pari a 206,9 per 100.000 abitanti e una percentuale di positività pari al 10.9% ;
-che a tali gravissimi dati, conseguenti alla crescente diffusione delle varianti del virus sul territorio
regionale, si aggiunge l’incremento della mortalità e l’accresciuta necessità di accesso alle cure subintensive ed intensive, che fanno registrare, alla data odierna pressanti richieste di nuovi accessi alle cure ed
un accresciuto livello del grado di cure richieste, in costante ed esponenziale aggravamento anche rispetto
all’ultima rilevazione riportata nel Report della Cabina di regia;
-che, dall’istruttoria dell’unità di crisi emerge che , alla data odierna il rischio di soglie critiche di
occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva disponibili a livello regionale nei prossimi 30
gg risulta ulteriormente aggravato, rispetto all’ultimo report, superando la probabilità del 50 %;
CONSIDERATO
– che, sulla scorta di quanto segnalato dall’Unità di crisi regionale, si rende indispensabile, a tutela della
salute pubblica, l’immediata adozione di misure atte ad invertire il trend in aumento dei contagi e dei decessi
e a scongiurare il collasso del sistema sanitario;
– che, nel riportato contesto regionale e tenuto conto del gravissimo grado di diffusività delle varianti
ampiamente rilevate sul territorio, risulta indispensabile provvedere urgentemente al fine di scongiurare i
rischi connessi agli assembramenti ed affollamenti nei luoghi pubblici, quale indispensabile strategia di
prevenzione di un ulteriore aumento dei contagi e dei decessi;
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Il Presidente
– che, in conformità con l’avviso espresso dall’Unità di crisi regionale, occorre disporre, su tutto il territorio
regionale, il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio e disporre la chiusura al
pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze nei centri urbani, al fine di
evitare situazioni di assembramento;
– che occorre raccomandare ai cittadini di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del
proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
– che occorre richiamare le Pubbliche Amministrazioni al ricorso al lavoro agile nella percentuale più
elevata possibile e raccomandare tale modalità ai datori di lavoro privati, al fine di evitare la pericolosa
diffusione dei contagi sui luoghi di lavoro;
VISTA
la Circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria- Ufficio 5- Prevenzione malattie
trasmissibili e profilassi internazionale ad oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle
nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo” che introduce più severe misure
sanitarie, in considerazione delle varianti al virus rilevate sul territorio nazionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1.
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
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Il Presidente
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del
2020;
emana la seguente
ORDINANZA
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:
1.1.con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:
– salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani,
ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso
e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti
garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;
1.2.con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:
– è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli
rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree
mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi
alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2
marzo 2021;
1.3. si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori
del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più
possibile;
1.4. si richiamano le Pubbliche Amministrazioni all’obbligo di ricorso al lavoro agile nella
percentuale più elevata possibile e si raccomanda tale modalità anche ai datori di lavoro
private;
1.5. si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di
impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta
si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte.
All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario
per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’
disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
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giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di
competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie,
provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto
dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.

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