4 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus, ecco i provvedimenti del decreto

Emergenza Coronavirus, emanato il nuovo decreto: ecco i provvedimenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19

ROMA, 4 MARZO – Nel corso del pomeriggio, si sono svolti a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei tavoli di incontro tra Governo e rappresentanze di parti sociali ed enti locali riguardanti la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Misure di contrasto e contenimento

Ecco, di seguito, i provvedimenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.

  1. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  2. Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, che comportano affollamento di persone
  3. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in
    ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
    chiuse, senza la presenza di pubblico;
  4. Fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;
  5. sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  6. i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  7. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  8. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini
    delle relative valutazioni;
  9. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
    dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
    diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Misure di prevenzione e informazione

  1. il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie cronicheo con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;
  3. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
    misure di prevenzione igienico sanitarie
  4. è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e
    sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative svolte all’aperto, purché svolte
    senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
  5.  nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
    servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
  6. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  7. chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
    epidemiologico, abbia sostato nei comuni della zona rossa, deve comunicare tale
    circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Misure per massimizzare l’efficacia sanitaria

Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

 

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