9 Agosto 2022

Congedo parentale Inps: cosa cambia dal 13 agosto

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CONGEDO PARENTALE INPS – Il 13 agosto 2022 grazie al Decreto legislativo numero 105 del 2022 entreranno in vigore una serie di disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e parità di genere sul lavoro e in famiglia.

Nel dettaglio: Il Decreto legislativo del 30 giugno 2022 numero 105  reca disposizioni finalizzate a:

  • Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza;
  • Conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne;
  • Conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Congedo di paternità

Il nuovo articolo 27-bis del Testo Unico riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi la nascita. Il congedo è fruibile “entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

In caso di parto plurimo la durata passa a 20 giorni lavorativi.

Il congedo, peraltro è:

  • Fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • Applicabile anche al padre adottivo o affidatario;
  • Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità “alternativo” di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Congedo di paternità domanda

Per esercitare il diritto al congedo il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende assentarsi “con un anticipo non minore di cinque giorni” ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. In alternativa alla forma scritta, la norma consente di utilizzare, ove presente, il “sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.

Per i giorni di congedo obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il Decreto legislativo numero 105 riconosce il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. Ulteriori 3 mesi di congedo (indennizzato) spettano ai genitori, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi (rispetto ai precedenti 6 mesi).

Genitori lavoratori autonomi

Il Decreto – legislativo numero 105 interviene anche in tema di congedo parentale per i lavoratori autonomi, estendendone il diritto ai padri. Di conseguenza, spettano 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Lavoratrici autonome

Anche “per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 del T.U.”.

In attesa dell’adeguamento al Decreto numero 105 delle piattaforme telematiche presenti sul sito “inps.it”, i lavoratori possono comunque fruire dei nuovi congedi dal 13 agosto 2022, inoltrando apposita richiesta al proprio datore di lavoro o committente.

Successivamente si potrà regolarizzare la fruizione delle assenze mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Il rilascio delle implementazioni informatiche “sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale, possono astenersi dal lavoro presentando in un secondo momento la richiesta all’INPS. Questo attraverso i consueti canali (sito web, Contact center o patronati) “non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica”.

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