14 Dicembre 2020

Campo rom Scampia, nuova ordinanza della Regione Campania

Foto da teleCaprinews

Zona rossa Campania campo rom scampia

Campo rom Scampia – Il Presidente Vincenzo De Luca proroga la zona rossa: la nuova ordinanza della Regione

CAMPO ROM SCAMPIA – Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato nella serata di ieri una nuova ordinanza regionale. Con la presente, proroga la zona rossa del campo rom di Scampia, nella zona nord di Napoli,  fino al 19 dicembre.

Ecco quanto si legge nell’ordinanza numero 97 del 13 dicembre 2020.

L’ordinanza

  • 1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità;
  • 1.2. è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom;
  • 1.3. ai cittadini è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;
  • 1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento;
  • 1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti;
  • 1.6. la ASL competente assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza;
  • 1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.;
  • 1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.

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