Accordi prematrimoniali, arriva la svolta della Cassazione
Accordi prematrimoniali, arriva il sì della Cassazione: nuova era per il diritto di famiglia
Immagine di repertorio

Accordi prematrimoniali, arriva la svolta della Cassazione. Un’importante svolta nel panorama giuridico italiano arriva direttamente dalla Corte di Cassazione che apre la strada a una nuova visione degli accordi tra coniugi in vista di una possibile crisi matrimoniale. Con l’ordinanza n. 20415, datata 21 luglio, è stato ritenuto lecito e vincolante un accordo tra marito e moglie per la restituzione di beni in caso di separazione.
Sebbene rimanga il divieto di pattuire l’assegno di mantenimento o la contribuzione ai bisogni della famiglia, è possibile stabilire accordi per la restituzione di somme o beni che un coniuge abbia elargito all’altro durante la convivenza matrimoniale. Ecco i dettagli!
Cassazione: apertura agli accordi prematrimoniali
Il caso in questione riguarda una coppia mantovana che si era separata nel 2019. Prima della crisi, i due avevano sottoscritto una scrittura privata e, in base all’accordo, il marito si impegnava a restituire alla moglie la somma di 146.400 euro che lei aveva investito per la ristrutturazione e l’arredamento della casa coniugale, nonostante l’immobile fosse di proprietà esclusiva dell’uomo. La moglie, in cambio, rinunciava a reclamare alcuni beni, tra cui gli arredi della casa e un’imbarcazione.
La Cassazione ha convalidato questo patto, argomentando che la separazione non è la causa dell’accordo, ma piuttosto un evento da cui dipende l’efficacia delle pattuizioni già stabilite.
Il Forum nazionale delle associazioni familiari ha posto l’attenzione sul fatto che un matrimonio non è propriamente un contratto. “La recente pronuncia della Corte di Cassazione, favorevole a un’apertura verso i patti prematrimoniali, segna un possibile cambio di rotta nella disciplina dei rapporti familiari”, ha commentato il presidente Adriano Bordignon. “Il matrimonio, in termini tecnici, è un negozio giuridico, ossia un atto di volontà di due soggetti dal quale derivano effetti giuridici. Non è, però, un contratto in senso proprio – ha continuato -. I contratti rappresentano una specie del più ampio genus ‘negozio giuridico’ e sono strutturati per soddisfare interessi reciproci, mediante un equilibrio tra prestazioni e controprestazioni. Il matrimonio, al contrario, non nasce per realizzare un interesse patrimoniale, ma per fondare una comunione di vita, basata sul dono di sé all’altro coniuge”.
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