3 Febbraio 2021

Proroga cassa integrazione 2021: ecco a chi spetta

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Proroga cassa integrazione 2021: ecco tutti i lavoratori che saranno interessati dal provvedimento. I dettagli nell’articolo

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE: Con una nota pubblicata lo scorso 29 gennaio (Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021), l’INPS ha fatto chiarezza sulle disposizioni in essa contenute per quanto concerne la proroga della cassa integrazione a tutti i datori di lavoro che, a causa della pandemia, si sono trovati a dover interrompere o ridurre la propria attività produttiva.

La Legge di bilancio consente di far domanda per la Cassa Integrazione e per l’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal primo gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Ulteriori istruzioni su come presentare domanda sono consultabili sul sito dell’INPS

Con riferimento ai licenziamenti, i commi da 309 a 311 della Legge di bilancio, estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311 della suddetta Legge, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi, trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

FONTE: FILODIRITTO.COM

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