Invasione “Falco”, 35mila euro di multa al Napoli
Il Giudice Sportivo Mastandrea ha multato il club azzurro per l’ invasione di campo del Falco. La multa, con diffida, ammonta a 35.000 euro
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Ammenda da 35mila euro e diffida al Napoli per controlli insufficienti agli spalti in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.
Mano pesante del Giudice Sportivo Mastandrea, quindi, per l’ invasione in campo del Falco Mario Ferri, oltre ai cori contro l’arbitro e bottigliette lanciate alla fine del primo tempo.
Costa quindi molto cara, alla società di Aurelio De Laurentiis, la bravata del Falco. Il quale, sulla sua pagina Facebook, ha anche mostrato come si è introdotto sul campo durante la semifinale di Coppa Italia. Travestito da steward, l’invasore seriale era entrato in campo avventandosi contro Higuain.
Ferri gli aveva lanciato contro la sciarpa del Napoli, e si era fatto notare perché indossava una maglia di Superman.
Sulla maglia c’erano due scritte, una contro la Juventus ed una in ricordo di Ciro Esposito. Il giovane ucciso a Roma durante gli scontri prima della finale di Tim Cup contro la Fiorentina.
La multa dovrà essere pagata subito, ma, come si evince dalla lettura del dispositivo, gli azzurri vengono puniti anche per aver il lancio di bottiglie e cori contro la terna arbitrale.
Dopo il gesto, Falco è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo.
Il Testo integrale del dispositivo
“Ammenda di € 35.000,00 con diffida: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 CGS, per non avere impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio sostenitore che causava la sospensione della gara di circa 40 secondi; per avere inoltre, ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 2 CGS, suoi sostenitori, al termine della gara, mentre l’Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, lanciato alcune bottigliette di plastica piene d’acqua in direzione degli stessi, una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria causandogli dolore; con recidiva specifica; per avere infine, al termine della gare, rivolto all’Arbitro cori offensivi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.
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