Fase 2: cosa si può fare? Ecco la nuova autocertificazione
Attraverso il proprio sito, il Governo ha dissipato tutti i dubbi emersi in merito a cosa si possa o non si possa fare durante lo “stress test” della “fase 2” che avrà inizio domani
Fase 2, ci siamo. Domani 4 maggio è il giorno in cui inizia la “fase 2”. O meglio, una sorta di “stress test” iniziale con il quale verranno effettuate prove generali di un’apertura che sarà per forza di cose graduale. Vengono introdotte, dunque, delle novità rispetto ai limiti a cui abbiamo dovuto far fronte negli scorsi due mesi. Sarà possibile far visita ai familiari – affidando al buon senso delle persone la necessità di mantenere comunque il distanziamento fisico – e ai congiunti. Con questo termine si intendono conviventi, partner delle unioni civili e, più in generale, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto grado come i cugini del coniuge.
Viene precisato, inoltre, che in questa categoria rientrano i fidanzati, o meglio persone “legate da uno stabile legame affettivo”. Stop, però, alle visite agli amici i quali non rientrano in questa categoria degli “affetti stabili”. Tante le polemiche che ha suscitato questa decisione, vista come una vera e propria interferenza. Una “burocratizzazione” della vita affettiva degli individui attraverso la quale sembra sia possibile decidere con decreto l’entità di un sentimento.
Inoltre, da domani torneranno al lavoro 4,4 milioni di persone. Sarà, come detto, l’inizio di uno “stress test” che durerà due settimane. Dai dati sul contagio che si raccoglieranno in questo lasso di tempo si capirà se dal 18 maggio si potrà riaprire di più in alcune Regioni e se, al contrario, in singole aree del Paese si dovrà tornare in quarantena. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto precisare che nelle zone a basso contagio le riaperture che per ora sono posticipate – come le attività impiegate nella cura della persona – arriveranno “prima del previsto”.
Per dissipare i tanti dubbi che la fase 2 porta con sé, il sito del Governo ha pubblicato una pagina di FAQ, risposte dettagliate a domande frequenti che i cittadini stanno ponendo. Le riproponiamo di seguito.
Le FAQ del Governo sulla Fase 2
Posso spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi?
L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.
La giustificazione per il lavoro
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Devono, inoltre, contattare il proprio medico curante.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute, pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito. A condizione, però, del rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
L’attività motoria
È consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì. È consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento. Ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero? Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì. Potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Inoltre, devono essere adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza. In questo caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?
Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza. A condizione, però, che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.
La nuova autocertificazione
Stando alle nuove disposizioni contenute nel Dpcm del 26 aprile, sarà necessaria una nuova autocertificazione per giustificare gli spostamenti.
Scarica qui la NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE
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