De Luca: resta obbligo mascherina e divieto asporto alcolici di notte
De Luca, arriva la nuova ordinanza della Regione Campania in materia Covid: resta l’obbligo di mascherina all’aperto e divieto di asporto alcolici di notte
Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MOVIDA” in corso di pubblicazione e firmata dal Presidente Vincenzo De Luca. La nuova ordinanza contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.
L’ordinanza di De Luca
Di seguito il testo dell’ordinanza.
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:
1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.
Mascherine all’aperto
Questo è il punto in cui si parla dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza – le mascherine – all’aperto.
3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
Pare, dunque, che l’obbligo vige nelle situazioni di assembramento e quando non è possibile garantire la distanza interpersonale. Resta obbligatorio, come indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno, di portarla con sé.
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