5 Novembre 2020

Covid Campania, anticipazione nuova ordinanza: prorogate misure Orta di Atella e Marcianise

De Luca

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L’allarme covid in Campania pone l’accento soprattutto sulle zone del casertano: la nuova ordinanza proroga le misure restrittive di Orta di Atella e Marcianise

COVID – Ecco quanto sarà comunicato nella nuova ordinanza della Regione Campania, la numero 88, riguardo i comuni di Marcianise e di Orta di Atella nel casertano.

“Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 7 novembre 2020, con riferimento al territorio del Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE), sono prorogate le seguenti misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativi chiarimenti:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar,
ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio,
fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse
all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo
individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
covid
Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato
allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono
esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività
finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere
professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i
mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per
esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra
individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche
lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento nei
limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per
comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso
consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale
impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza covid, nonché
degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.1,
e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino
strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e
sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal
territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa”.

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