30 Aprile 2021

Cassa integrazione covid: le ultime novità

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Cassa integrazione covid: tutto quello che c’è da sapere e tutte le ultime novità a riguardo. I dettagli nel nostro articolo

CASSA INTEGRAZIONE COVID: L’INPS, con la circolare n. 72 del 2021, entra nel merito delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento a tutte le prestazioni di cassa integrazione e assegno ordinario prorogate dal decreto Sostegni. L’Istituto specifica le causali di richiesta, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle nuove domande e di quelle rettificative utili a richiedere la copertura per gli ultimi giorni del mese di marzo 2021. In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS illustra nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 con riferimento alle settimane di integrazione salariale concesse ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Le nuove misure di intervento decorrono a partire dall’1 aprile 2021 e non si pongono in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, le cui 12 settimane di interventi sono terminate il 25 marzo 2021.
Per questa ragione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fa presente che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.
Beneficiari sono i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, fermo restando che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Presentazione della domanda

Le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare la causale:
– “COVID 19 – DL 41/21” di CIGO, ASO e CIGD;
– “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs” per le aziende in Cassa integrazione straordinaria che richiedono la Cig Covid.
– “CISOA DL 41/2021” per i datori di lavoro agricolo.
Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 e quelle integrative devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.

Trasmissione delle domande

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono il giorni dal 29 al 31 marzo.
I termini decadenziali operano con esclusivo riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: in caso di arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo.
In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono state estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, in alternativa a quello del pagamento diretto e indipendentemente dalla causale richiesta.
Modalità di esposizione a conguaglio
Per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

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