Rapina a mano armata in una gioielleria al Borgo Orefici
Rapina a mano armata in una gioielleria al Borgo Orefici, in via San Giovanni in Corte: si sono dati alla fuga con circa 300mila euro di bottino
Rapina a mano armata in una gioielleria al Borgo Orefici:
La rapina è avvenuta ieri, lunedì 2 novembre 2026, nella zona Borgo Orefici, più specificamente nella gioielleria situata in via San Giovanni in Corte. Secondo le ultime indiscrezioni il bottino risalirebbe a circa 300mila euro, avendo rubato circa 5kg di oro e argento.
La dinamica della rapina:
Secondo quanto reso pubblico, sembrerebbe che i rapinatori, due uomini, si siano presentati all’interno della gioielleria con aspetto curato e distinto, fingendosi addirittura clienti abituali, chiamando confidenzialmente per nome il titolare. L’uomo che ha servito i due rapinatori, sentendosi rassicurato dall’aspetto dei due e dalla confidenza scambiata con i titolare, ha aperto la porta blindata in piena tranquillità, per poi ritrovarsi una pistola puntata alla testa. I due l’hanno fatto stendere a terra con il capo abbassato e mentre uno gli puntava la pistola, l’altro ha rubato circa 5kg di gioielli e orologi, sia in oro che in argento. Dopodiché hanno preso la memoria del sistema di video sorveglianza e si sono dati alla fuga. Una volta che questi si erano allontanati, il commerciante ha immediatamente chiamato i carabinieri. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire al meglio la dinamica dei fatti e soprattutto per risalire all’identità dei due uomini.
Cosa rischiano i due rapinatori:
Articolo 628 del codice penale: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis; 4) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
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